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DISAPPLICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO
Il regime può essere disapplicato con due differenti modalità:
per opzione;
per legge.
Nel primo caso, il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e Iva nei modi ordinari. L'opzione può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando ad esempio l'imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
L'opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all'Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta.
L'opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.
Nel secondo caso (disapplicazione per legge), il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente cessa una delle condizioni di applicazione dello stesso (ad esempio, il contribuente consegue compensi superiori a 30.000 euro).
A tal proposito, gli effetti di tale cessazione variano a seconda della causa che l'ha determinata.
ATTENZIONE
Il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venir meno dei requisiti. Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano la soglia di 45.000 euro. |